1. È istituita in Parma una corte di appello con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia.
1. È istituita in Parma una corte di appello in funzione di corte di assise di appello nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Parma, di Reggio Emilia e di Piacenza.
1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere la pianta organica degli uffici, determinando la consistenza del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1 il Ministro della giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dagli articoli 1 e 2.
1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte di assise ed alla corte di assise di appello di Bologna rientranti, ai sensi delle disposizioni della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente della corte di appello